Gas Radon

Il radon222 è un gas nobile radioattivo naturale, incolore e inodore, generato dal decadimento del radio a sua volta risultato del decadimento dell’uranio presente nelle rocce. Durante il suo decadimento, il radon è in grado di risalire dal terreno e infiltrarsi negli edifici attraverso microfratture e fondazioni, accumulandosi in particolare nei piani bassi e seminterrati.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e la IARC (International Agency for Research on Cancer) hanno classificato il radon come agente cancerogeno di Gruppo 1, ovvero sicuramente cancerogeno per l’uomo, connesso in modo diretto all’insorgenza di tumori polmonari, anche a concentrazioni relativamente basse (sotto i 200 Bq/m³).
Normativa nazionale e regionale
Il 2 maggio 2025, la Regione Veneto ha ufficializzato, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 464/2025, la prima individuazione delle “aree prioritarie” soggette a rischio da esposizione al gas radon come richiesto dall’art. 11 del D.lgs. 101 del 31 luglio 2020 (Decreto radiazioni ionizzanti) e in attuazione delle linee guida definite nel Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) entrato in vigore a febbraio 2024. Il D.lgs. 203 del 25 novembre 2022 ha apportato alcune modifiche al precedente decreto.


L’elaborazione è stata condotta da ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) sulla base di oltre 2.600 misurazioni effettuate a partire dal 1989, la percentuale di edifici deve essere calcolata utilizzando i dati relativi a misurazioni annuali della concentrazione di radon, eseguite o riferite ai locali situati al piano terra.
Obblighi per la Regione e misure per i cittadini
Nelle aree prioritarie individuate dalla regione secondo l’art. 17 del D.Lgs 101/2020 (come aggiornato dal D.lgs. 203/2022) recepito dalla direttiva EURATOM, si attivano specifici obblighi normativi quali:
• Misurazione obbligatoria del radon nei luoghi di lavoro situati in aree prioritarie (al piano terra o seminterrato) con obbligo di intervento se si supera il livello di riferimento (300 Bq/m³)
• Applicazione di misure di prevenzione, mitigazione e risanamento se i livelli superano i limiti;
• Adozione di tecniche edilizie preventive nelle nuove costruzioni (livello di riferimento: 300 Bq/m³ oppure 200 Bq/m³ per edifici post 31.12.2024).